INFORMIAM…ICI /2


Ritorniamo a parlare di ICI. In questi giorni SERIT SICILIA ha fatto (o sta facendo) recapitare a numerosi contribuenti saccensi i bollettini di c/c postale pre-compilati per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Anche i possessori di un’unica “prima” abitazione (per la quale la tassa è stata abolita dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.93 del 27 Maggio 2008) stanno ricevendo i suddetti bollettini e la presenza di questo materiale potrebbe indurre qualcuno di essi in errore tanto che potrebbero provvedere ad effettuare il pagamento di una somma non dovuta per poi richiederne successivamente il rimborso.

Ritenendo insufficiente e quasi disinformativa la dicitura apportata in calce alla missiva SERIT SICILIA che recita: “La presente guida non tiene conto delle novità che potranno essere introdotte dal D.L. di prossima emanazione in materia di esenzione del pagamento dell’ICI sull’abitazione principale – I BOLLETTINI DOVRANNO, QUINDI, ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAI CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO” invitiamo tutti i possessori di un’unica prima abitazione (comprensiva di pertinenze) che hanno indebitamente ricevuto i bollettini (che NON COSTITUISCONO, NECESSARIAMENTE, RICHIESTA DI PAGAMENTO) a non effettuare alcun pagamento in quanto trattasi di imposta non più dovuta per il loro caso.

Per ulteriore precisazione, riportiamo la definizione di “abitazione principale” tratta dall’art.5 del regolamento comunale attualmente in vigore, a cui il cittadino saccense deve sempre far riferimento.

Costituisce, infatti, abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Sono equiparate all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o che convivono nel proprio nucleo familiare, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) due unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime: l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

c) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del contribuente.

Sono, altresì, considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, senza detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado.

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