Riprendiamo le dichiarazioni rese ieri alla stampa da Enrico Di Benedetto dell’Associazione “Sciacca Città Comune” in netto contrasto con la campagna portata avanti da L’ALTRASCIACCA in questi giorni. Ecco il video dell’intervista:
Ed ecco la trascrizione delle sue dichiarazioni:
“La Corte costituzionale quando affronta una questione di legittimità costituzionale non lo fa che per l’avvenire cioè quando pronuncia un principio di costituzionalità o incostituzionalità non lo fa, appunto, che per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza (1). E questo non lo dico io, lo dice l’art.136 della Costituzione (2) e chiunque ha una Costituzione a casa lo può andare a leggere, lo dice l’art.30, terzo comma, di una legge del ’53 che è la legge istitutiva della Corte costituzionale. Da quel giorno, dal giorno successivo alla pubblicazione, la sentenza ha efficacia. Dal giorno successivo alla pubblicazione“.(3)
Sui rimborsi delle somme pagate in passato:
“io, più che altro, non mi sentirei di consigliare ai cittadini di non pagare, così “sic et sempliciter”(4). Nel senso che, successivamente, la Corte Costituzionale poi trasmette alle Camere e ai Consigli regionali i quali poi prenderanno, le dovute, diciamo, le dovute giuste attività (5). Potrebbero, per esempio, fare, appunto, un progetto di legge proprio in tal senso o, altrimenti, ed è questa una seconda possibilità, chiedere alla Corte Costituzionale un secondo intervento nel quale, appunto, la stessa Corte Costituzionale dirà se questa sentenza ha efficacia retroattiva o irretroattiva”.(6)
Sulle bollette che scadono in questi giorni:
“Il problema è che, io ho deciso anche di intervenire sulla questione proprio per questo motivo, per come ho immaginato la questione di un privato cittadino il quale riceve un pagamento, gli viene notificato un pagamento, notificato successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, quindi quando la sentenza ha efficacia ma relativa a corrispettivi precedenti alla data di pubblicazione della sentenza. E allora, in quel caso, il cittadino mosso da informazioni che, tra virgolette, possono essere anche un po’ “affrettate” può procedere a non pagare. Allora, in quel caso verrà sottoposto a procedura anche di recupero credito coattivo perché qui si parla di corrispettivi precedenti alla data di pubblicazione della sentenza quindi quando ancora quella norma era in vigore”(7).
Ed infine:
“Io sono convinto che il compito di un politico illuminato sia quello di cercare di informare quanto più possibile i cittadini. Non è qui la questione di andare a chiedere il parere all’ANCI perché è normale che l’ANCI non dirà mai “beh, sono responsabili i Comuni”, questo mi sembra logico. Qui noi, se non ricordo male, abbiamo in bilancio una somma, un capitolo di spesa, relativo ad un professionista, avvocato, pagato proprio per le questioni più importanti del Comune di Sciacca, ecco, potrebbe essere anche un’idea chiedere a questo professionista come ci si debba comportare perché, personalmente, io non condivido la scelta del sindaco che rinvia ad altre questioni, rinvia a pareri, “beh, stiamo aspettando” ma nel frattempo i cittadini cosa fanno? (8) Dall’altra parte io non condivido neanche la, diciamo, la suggestione di invitare i cittadini a non pagare perché, personalmente, potrebbe anche succedere ed è una prospettiva non campata in aria che la società per, corrispettivi precedenti alla pubblicazione della sentenza, possa procedere ad recupero coattivo (9).
(1) Una delle funzioni della Corte Costituzionale è quella di esprimere giudizi di legittimità costituzionale e non lo fa solamente per l’avvenire. Prendiamo in esame il caso che a noi interessa da vicino, ovvero la sentenza della corte costituzionale n.335/2008 intervenuta per procedimento indiretto (il giudice o una delle parti può sollevare nel corso di un processo una questione di legittimità costituzionale e rimandare la decisione alla Corte). Secondo i manuali di diritto costituzionale, la decisione della Corte, in questo caso, può essere di accoglimento o di rigetto. Con una sentenza di accoglimento (come nella 335/2008) la Corte dichiara che una norma è illegittima dal punto di vista costituzionale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è efficace nei confronti di tutti i soggetti (erga omnes) ed è retroattiva, nel senso che la norma illegittima non può essere applicata (dal giorno successivo alla pubblicazione) anche ai rapporti giuridici pendenti; inoltre la dichiarazione di illegittimità costituzionale produce, in materia penale, la cessazione della esecuzione della pena.
(2) Riguardo alle pronunce di accoglimento, l’art. 136 Cost. dispone: “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.” Sembrerebbe, dunque, che la sentenza di accoglimento abbia valore per l’avvenire e non riguardi, invece, i rapporti e le situazioni sorti anteriormente alla sua pubblicazione e di conseguenza, tali rapporti, in obbedienza al principio tempus regit actum, dovrebbero continuare ad essere disciplinati dalla legge dichiarata costituzionalmente illegittima. In verità, una simile impostazione non pare corretta. Anzitutto, l’art. 136 Cost. non va letto da solo, bensì integrandolo con l’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948, che in attuazione dell’art. 137 della Costituzione, stabilisce i termini di proponibilità dei giudizi innanzi alla Consulta. La norma stabilisce che le questioni di legittimità costituzionale, per essere poste alla Corte, devono essere sollevate nel corso di un giudizio da una delle parti o dal giudice. Per indicare questa condizione, ribadita dall’art. 11 della legge n. 87 del 1953, si parla di ricorso “incidentale”.
Demandando ad una legge costituzionale il compito di stabilire le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità, sembra logico che l’art. 137 le abbia lasciato anche il compito di determinare gli effetti delle pronunce di accoglimento. Tali effetti, infatti, dipendono dal modo in cui la l. cost. 1/1948 disciplina l’accesso alla Corte. Sembra allora che l’art. 136 si limiti a precisare che la norma incostituzionale comunque non può più dirsi vigente dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenze; lasciando però alla legge costituzionale richiamata dall’art. 137 la specifica determinazione della loro concreta efficacia. Ne risulta che, avendo fatto dipendere il giudizio in questione da un “incidente” sollevato nel corso di un altro processo, l’art. 1 della l. cost. 1/1948, ha inteso estendere gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità perlomeno all’oggetto di quel processo, cioè a fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza, legittimando in tal modo un’ipotesi di efficacia retroattiva della decisione.
Limitandoci a commentare il solo art. 136 della Costituzione questo afferma senz’altro che le sentenze della C.Costituzionale hanno effetto dalla data di emissione ma non afferma che hanno “solo” effetto dalla data di emissione. Non escludono quindi la loro efficacia retroattiva.
(3) La legge citata sarebbe la n.87 del 1953 in cui all’interno del sempre citato art.30 trovasi: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Esattamente il contrario di quanto detto sopra.
L’art. 30 della legge 87 del ’53 completa, di fatto, l’art.136 della costituzione affermando che le sentenze possono anche avere effetto retroattivo..
(4) Condividiamo
(5) Gli interventi legislativi a seguito di una sentenza di accoglimento della corte costituzionale non annullano la sua valenza retroattiva ma vanno a colmare un vuoto normativo causato dalla dichiarazione di incostituzionalità e quindi l’inapplicabilità di una determinata legge o parte di essa.
(6) Non occorre che la Corte costituzionale si esprima una seconda volta. Con la sentenza costituzionale di accoglimento la corte ha già attribuito ad essa efficacia ex tunc. Nei casi specifici in cui volesse limitarne l’efficacia e quindi volesse attribuirle un ex nunc si dovrebbe esprimere in tal senso in maniera inequivocabile indicandolo sul dispositivo.
(7) I Corrispettivi fanno parte di un rapporto non ancora chiuso e quindi soggetto a retroattività degli effetti delle sentenze della corte costituzionale.
(8) Forse era meglio consultare l’avv. Armao piuttosto che l’ANCI ma AGGRATIS sfogliando un manualetto di diritto costituzionale è possibile avere le stesse risposte che abbiamo trovato noi.
(9) Anche noi non condividiamo l’idea di NON PAGARE. Noi siamo per PAGARE IL GIUSTO, PAGARE IL DOVUTO. Noi, che siamo gli unici ad essere intervenuti, anche a tamponare una carenza istituzionale che indicasse in maniera precisa ai cittadini una strada da seguire (l’intervento del sindaco non ha dato chiare direttive), abbiamo invitato tutti a pagare le bollette di conguaglio 2007 defalcando da esse i canoni di depurazione non dovuti per effetto della sentenza 335/2008 della corte costituzionale. Nessuno ha invitato qualcuno a NON PAGARE!
Se, poi, le dichiarazioni in proposito si riferivano giusto a noi, queste sono assolutamente FALSE! Non abbiamo invitato mai nessuno a non pagare! Noi siamo sempre dalle parte della legalità!
La gente, in questi giorni, sta pagando le bollette “alleggerite” dai canoni di depurazione. L’Eas se ha qualcosa da contestare, anche se dubitiamo, può benissimo farlo. Fra l’altro, il sindaco ha fatto postergare di 60 giorni la scadenza delle fatture in corso, quindi dall’11 Novembre si passa all’11 Gennaio 2009 e ci sono altri due mesi per contestare, da parte dell’EAS, i pagamenti in corso.
Non riusciamo a capire ancora le motivazioni che hanno spinto ad intervenire Enrico Di Benedetto in rappresentanza di dell’associazione SCIACCA CITTA’ COMUNE ma nel constatare che questo potrebbe generare soltanto confusione, invitiamo tutti a dare un occhiata al WEB e guardare, contandole, le innumerevoli associazioni di consumatori che hanno già predisposto i propri moduli per la richiesta di rimborso dei canoni di depurazione non dovuti.
SIAMO FORSE TUTTI IMPAZZITI?
Noi non lo siamo e non siamo nemmeno sprovveduti, prima di muoverci abbiamo consultato i nostri legali e poi, insieme al CENTRO STUDI DE GASPERI, abbiamo elaborato (prima degli altri sul WEB) la nostra modulistica. La nostra ponderata decisione è stata tutt’altro che “affrettata”.
E allora, ripetiamo ancora, COMPILATE LE VOSTRE RICHIESTE DI RIMBORSO…
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