E’ OBBLIGATORIO L’INVIO DEI DATI CATASTALI ALL’ENEL ?


Ci sono pervenute diverse domande relative alla richiesta da parte ENEL dei dati catastali relativi alle utenze oggetto di contratto.

La questione, come spesso accade in Italia, diventa difficile se non addirittura complicata per la sua attuazione e per la difficoltà che molti utenti hanno nella compilazione del modulo.

La norma, infatti, deriva dall’articolo 1, comma 332, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) , che ha modificato gli articoli 6 e 7 del DPR n. 605 del 1973, recante disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale. In particolare, è stato introdotto l’obbligo per i soggetti che erogano i servizi di elettricità, acqua e gas di raccogliere e successivamente comunicare all’anagrafe tributaria i dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le utenze, così come dichiarati dall’utente. Dal combinato disposto del nuovo articolo 6, primo comma, lettera g-ter e dell’articolo 7, comma 5, si desume che l’obbligo di comunicare il codice fiscale dei loro clienti, prima previsto unicamente per il settore dell’energia elettrica e per i servizi di acqua e gas, limitatamente alle utenze “business”è stato esteso anche ai soggetti che erogano i servizi idrici e del gas.

Secondo la Circolare 44/2005 dell’Agenzia delle Entrate “L’obbligo di raccogliere e comunicare i dati catastali degli immobili serviti da utenze di elettricità, acqua e gas, previsto dall’articolo 7, comma 5, del DPR 605/1973, così come modificato dall’ articolo 1, comma 332, lettera b), della finanziaria 2005, è funzionale ad un’efficace azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, riferiti al settore immobiliare nel suo complesso. La comunicazione de qua, riferita alle più importanti tipologie di utenze, corrisponde all’esigenza di far emergere non solo le locazioni immobiliari non dichiarate o parzialmente dichiarate, ma anche tutte le eventuali attività economiche completamente sconosciute o sottofatturate.

L’obbligo della comunicazione dei dati in esame grava anche sui soggetti diversi dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, che abbiano attivato utenze sugli immobili dai medesimi posseduti o detenuti. Attese le finalità della norma, non può assumere alcun rilievo l’eventuale difficoltà, riscontrata da chi non sia proprietario, nel reperire e trasmettere i dati catastali all’ente erogatore”.

In sostanza, quindi, anche il locatario dell’immobile che presenterà domanda di allacciamento al servizio di fornitura dei predetti servizi dovrà fornire i dati catastali, richiedendoli a propria volta al locatore o deducendoli dal contratto d’affitto che, a partire dal 1° gennaio 2005, deve contenere i dati censuari ai sensi dell’art. 1, comma 341, della medesima legge 311/2004.

Noi de L’ALTRASCIACCA vogliamo cercare di dare una parola chiarificatrice sulla questione, ovvero:

I DATI CATASTALI DEBBONO O NO ESSERE FORNITI ALL’ENEL ?

La nostra risposta è:

1 – Se l’utente ha stipulato con ENEL un contratto a tempo indeterminato: NO !!!

2 – Se l’utente ha stipulato con ENEL un contratto a tempo determinato con rinnovo tacito: SI !!!

3 – Se si provvede ad una variazione o modifica del contratto preesistente ( volture, aumento potenza, ecc..ecc..): SI !!

Detto questo, per quanto ci risulta , la stragrande maggioranza dei contratti stipulati con ENEL rientra nella casistica prevista da punto 1) e quindi di quei soggetti in possesso di un contratto a tempo indeterminato in cui non sono avvenute variazioni contrattuali.

Leggiamo, infatti, in un fac-simile (Clicca per visualizzarlo) di vecchio contratto ENEL ( punto 1.3): “Se non diversamente indicato nelle condizioni particolari , il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento”. Tale condizione è determinante per stabilire l’obbligo o meno di fornire i dati all’ENEL e quindi ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge n. 311/2004.

La stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 44 del 19/10/2005 (Clicca per visualizzare) si è espressa sull’argomento riconoscendo l’obbligo di acquisire, mediante richiesta agli utenti, i dati catastali soltanto su i contratti da considerare “NUOVI” , stipulati cioè a partire dal 1 aprile 2005. Per i contratti già in essere alla data del 1 aprile 2005, l’obbligo di reperimento dei dati e di comunicazione non deve essere assolto immediatamente, ma in occasione del rinnovo o modificazione del contratto.

Quindi riepilogando, a nostro parere:

Se si è in possesso di un contratto a tempo indeterminato, l’obbligo deve essere assolto dall’ENEL stessa;
Se si è in possesso di un contratto a tempo determinato a rinnovo annuale tacito, l’obbligo di fornire i dati catastali all’ente gestore del servizio è del cittadino/utente;
Se per una qualsiasi ragione siano intervenute dopo il 1 aprile 2005 variazioni contrattuali, l’obbligo di fornire i dati catastali all’ente gestore del servizio deve essere assolto dal cittadino/utente.

Una nostra amara considerazione finale. Come fanno i nostri legislatori a non comprendere che i cittadini debbano essere agevolati e semplificati negli adempimenti da svolgere e non, come nel caso specifico, tartassati ed minacciati di pesanti sanzioni per avere dati che di fatto già hanno?

La risposta come al solito è nelle capacità di interpretare i bisogni dei cittadini 365 all’anno e non considerarli sudditi di una monarchia democratica che se ne ricorda soltanto in occasione di elezioni. Ma questa è un’altra storia e non spetta a noi trarre le conclusioni.

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