Brutte nuove ci provengono dal Parlamento sul tema dei rimborsi relativi ai canoni di depurazione non più dovuti per effetto della sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale. Il 12 Febbraio 2009, infatti, è stato licenziato al Senato il testo del disegno di legge n.1306 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” che, adesso andrà alla Camera dei Deputati per un ulteriore esame.
Come leggerete di seguito dal resoconto della seduta di ieri del Senato, il relatore D’Alì è “andato incontro” alle esigenze dei gestori limitando al massimo i “danni economici” (circa 350 mln annui di mancati incassi tramite la quota della depurazione) derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 335/08. A tal fine è stato riformulato “il concetto di servizio di depurazione che ricomprende anche i costi dell’apprestamento delle infrastrutture necessarie a rendere il servizio, quindi la progettualità e gli investimenti relativi agli impianti di depurazione“. Ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’Ambiente preciserà “con decreto quali sono le voci che incidono su questo punto“.
In poche parole, sono riusciti a sovvertire quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale, cosa ancor più grave con il tacito consenso dell’opposizione che, come dichiarato da vari rappresentanti, si è astenuta ma condividendo i principi di fondo di tale provvedimento ovvero “la salvaguardia delle rendite” dei gestori. Ancora una volta, a pagarne le spese siamo stati noi e una sentenza che agiva in nostro favore è stata miseramente spazzata via!!
Esaminiamo con attenzione il testo approvato dell’Art. 8-bis. (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato):
Dopo l’articolo 8,è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)
1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio dell’inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire è individuato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione, coerentemente con le previsioni dell’allegato al decreto ministeriale 1º agosto 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e la attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta.
5. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza debbono rientrare anche quelle inerenti il consuntivo delle spese già sostenute ed il preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché l’osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 152, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
In poche parole, ci viene detto che quanto pagato in fattura in questi anni, indicato come tariffa di depurazione, non si riferiva al solo servizio di depurazione ma era da intendere come la somma delle voci relative alla progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione oltre al servizio, vero e proprio, di depurazione delle acque. Quest’ultimo era ovviamente non dovuto dai saccensi poiché Sciacca non dispone ancora del suo depuratore.
Ebbene, le Autorità d’Ambito avranno 120 giorni dall’entrata in vigore di questa legge, per farci sapere quanto, delle somme versate negli ultimi dieci anni come tariffa del servizio di depurazione, era da attribuire alla progettazione dell’impianto, quanto abbiamo pagato per la sua realizzazione e il suo completamento e quanto, ingiustamente, abbiamo versato per il servizio di depurazione. Quest’ultimo, la quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione, ci sarà restituito, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009.
Auspichiamo, per tutti noi, che si proceda ad una congrua quantificazione di quanto non dovuto e prendiamo atto che, ancora una volta, i cittadini sono rimasti, nuovamente, vittime di un sistema che privilegia palesemente gli interessi di pochi a discapito della collettività. Di tutto ciò saranno soddisfatti tutti coloro che, fin da subito,hanno cercato di tutelare e favorire questi interessi, richiamando l’attenzione del Governo affinchè agisse in tal senso.
A noi, prima che ci tolgano anche questo, non rimane altro che affidarci all’unico mezzo democratico che abbiamo ancora a disposizione,ovvero la facoltà di voto, ricordandoci, con la matita in mano, chi ha tutelato i nostri interessi e chi quelli di qualcun altro. La scelta sarà molto difficile.
In conclusione, ecco la discussione relativa alla votazione dell’emendamento 8.0.24 con cui è stato aggiunto l’art.8 bis al disegno di legge 1306:
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.0.24 (testo 2).
D’ALI’, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALI’, relatore. Signor Presidente, come avevo annunziato durante la formulazione dei pareri, ritengo opportuno fare qualche brevissima considerazione sull’argomento trattato da questo emendamento, che è molto delicato.
La Commissione ha ritenuto di intervenire sulla base della previsione – su cui, peraltro, anche altri colleghi avevano presentato proposte emendative delle conseguenze indotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, il cui principio condividiamo tutti: non si può pretendere la corresponsione di una tariffa per un servizio che non viene reso. È stata questa la sentenza della Corte in ordine ai ricorsi presentati, con riguardo ai servizi di depurazione connessi al più complesso servizio idrico, nei casi in cui i piani d’ambito e i gestori non siano in grado di fornire il servizio.
La Commissione ripeto ha convenuto sul principio e ha formulato una norma interpretativa del concetto di servizio di depurazione che ricomprende anche i costi dell’apprestamento delle infrastrutture necessarie a rendere il servizio, quindi la progettualità e gli investimenti relativi agli impianti di depurazione. Perciò, la legittima attesa dei cittadini al rimborso non verrà assolutamente negata; anzi, sarà confermata, ad eccezione delle quote di tariffa che afferiscono all’intero concetto di servizio di depurazione.
Tra l’altro, è previsto che il Ministero precisi con decreto quali sono le voci che incidono su questo punto, tenendo presente che, comunque, tutti coloro che non sono allacciati al servizio di depurazione, perché non previsto dal piano (non per un’inefficienza del gestore, ma perché non sono previsti allacciamenti delle loro zone e delle loro utenze al servizio di depurazione), dovranno comunque corrispondere un contributo. Infatti, è chiaro che essi debbono procedere ad affrontare spese dirette, ma è ben rilevabile anche il fatto che, non essendo immessi nelle reti di depurazione, debbano corrispondere un contributo chiamato in gergo «costo ambientale».
Quindi, tengo a sottolineare che il contenuto di questo emendamento è stato il frutto di un lavoro complessivo della Commissione: per cui ringrazio anche i senatori dell’opposizione, oltre che quelli di maggioranza, per essere addivenuti alla necessità di una norma che riteniamo equilibrata che possa essere applicata, senza particolari traumi e impatti sulla finanza pubblica, da parte di tutti gli enti gestori per risolvere un problema che stava mettendo effettivamente in difficoltà numerose aziende di gestione ed enti locali. (Applausi dal Gruppo PdL).
Ringrazio i colleghi per gli applausi e capisco che sono una sollecitazione a concludere il mio intervento, ma ho già soprasseduto ad illustrare molti aspetti importanti di questo argomento. È una materia di tale delicatezza che ritenevo opportuno informarne l’Aula, non solo in merito ai contenuti, ma anche alla genesi del provvedimento proposto.
DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA SETA (PD). Signor Presidente, sull’emendamento 8.0.24 (testo 2) a firma del relatore D’Alì, preannuncio che il mio Gruppo si asterrà dal voto e cercherò di spiegarne le ragioni.
Condividiamo sostanzialmente i presupposti dell’intervento proposto in questo emendamento, la cui successiva applicazione pratica viene correttamente demandata ad una decisione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Naturalmente la sentenza della Corte costituzionale, oltre a essere insindacabile, è anche condivisibile nel merito. È ovvio che tutti siamo d’accordo che chi ha pagato in modo improprio per un servizio non reso vada rimborsato. A noi ciò che preme è che nel dispositivo di applicazione di questa sentenza si tenga conto in maniera accurata di due principi che riteniamo irrinunciabili: il primo è che il rimborso non è dovuto nei casi in cui gli impianti di depurazione non siano ancora operativi, ma siano già stati finanziati e in molti casi addirittura in costruzione. Il secondo principio di cui tenere conto, che è stato richiamato dal presidente della Commissione e relatore di questo provvedimento, senatore D’Alì, e che anche nella discussione di questo decreto è risuonato più volte, è quello secondo cui chi inquina paga.
È ovvio che chi scarica le proprie acque reflue nei corpi ricettori senza che queste vengano depurate ha diritto sicuramente al rimborso di eventuali somme erogate per servizi non resi, ma è altrettanto indubbio che l’impatto ambientale dei suoi scarichi non depurati ha un costo, determina un danno. È chiaro che questo costo e questo danno debbono essere in qualche modo tenuti in considerazione nella definizione dei meccanismi di restituzione delle somme non dovute.
Per questa ragione noi, riconoscendoci nei presupposti iscritti in questo emendamento, ci riserviamo però un giudizio finale nel momento in cui si potrà leggere la decisione concreta del Ministero dell’ambiente che definirà i meccanismi pratici di restituzione delle somme eventualmente non dovute. Questa è la ragione per cui su questo emendamento, di cui pure condividiamo l’impostazione e l’ispirazione, ci asterremo. (Applausi del senatore Monti)
RUSSO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO (IdV). Signor Presidente, vorrei annunciare un voto di astensione sull’emendamento in esame, condividendo quanto ha detto il senatore Della Seta e appoggiando il relatore. Molti di questi servizi sono gestiti, tra l’altro, da società miste in cui sono presenti i Comuni: se questi in forza della richiamata sentenza – che comunque va applicata – dovessero restituire delle somme, ne deriverebbe il dissesto per migliaia di piccoli Comuni della nostra Italia. È importante pertanto, come sottolineato dal relatore, che si dia applicazione alla sentenza: noi ci asterremo in attesa di vedere gli effetti che si produrranno nel tempo.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.0.24 (testo 2), presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
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