Oggi Vi parliamo di REVISORI DEI CONTI, dei loro compiti e della loro importante funzione all’interno dell’Ente locale che porta il nome di COMUNE.
Il Collegio dei Revisori è previsto dal Decreto Legislativo n. 267/2000, precisamente dagli artt. che vanno dal 234 al 241, e la sua funzione è da definirsi ESSENZIALE per il buon funzionamento e controllo dell’attività gestionale dell’Ente.
In particolare gli artt. 239 e 240 del D.Lgvo n. 267/2000 recitano:
art. 239 – Funzioni dell’organo di revisione
1. L’organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:
a. attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione;
c. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e. referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f. verifiche di cassa di cui all’articolo 223.
2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi:
a. da parte dell’organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
b. da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.
5. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
art. 240 – Responsabilità dell’organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Ebbene, dal 05/01/2009 il nostro Comune di Sciacca NON HA un collegio dei revisori in carica.
La cosa, a nostro parere, è gravissima perché non riusciamo a capire come possano essere approvati o definititi o assunti atti senza il parere dei revisori contabili.
– Chi controlla la contabilità?
– Chi relaziona sul rendiconto di gestione del 2008?
– Chi denuncia gli eventuali irregolarità riscontrate agli organi giurisdizionali?
– Chi controlla le verifiche di cassa?
– Chi da i parere sul Bilancio di previsione del 2009?
Queste sono alcune domande che “naturalmente” ci poniamo e poniamo al Presidente del Consiglio e a tutti i nostri consiglieri.
Se le cose dovessero queste, risulterà evidente che lo stesso COMUNE DI SCIACCA è fuorilegge e che in assenza dell’organo di controllo dei revisori contabili, gli atti approvati o in procinto di approvazione potrebbero essere inficiati di illegalità.
Noi, evidentemente, ci auguriamo che nessuna irregolarità sia stata posta in atto e che la nostra sia soltanto una preoccupazione infondata, ma rimane il fatto che ad oggi non abbiamo in carica nessun organo di controllo.
Se questo non è da considerare grave, ci domandiamo: COS’E’ VERAMENTE GRAVE IN QUESTA CITTA’ ?