BOLLETTE GIRGENTI ACQUE – IL BRACCIO DI FERRO CONTINUA


In attesa di conoscere il responso dell’ATO IDRICO di Agrigento sulle Bollette Girgenti Acque con scadenza 28-01-2009, facciamo il punto della situazione (clicca qui per scaricare un promemoria).

 

Partiamo da un dato di fatto:

 

I CITTADINI SACCENSI HANNO PAGATO PER ANNI SOMME NON DOVUTE INCLUSE NELLE BOLLETTE IDRICHE imposte dall’art. 14,comma primo, della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (legge Galli) OVVERO:

quelle relative ai CANONI DI DEPURAZIONE  (e in determinati casi anche ai CANONI DI FOGNATURA), previste anche nel caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi.

 

PERCHE’ NON ERANO DOVUTE?

 

Perchè dal 3 ottobre 2000 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258)  i canoni di depurazione e fognatura assumono la configurazione di entrata avente natura privatistica, ovvero di un servizio per il quale il cittadino versa un corrispettivo assoggettato ad IVA del 10%.

 

MA IL CITTADINO, SPECIE A SCIACCA, NON RICEVE IN CAMBIO ALCUN SERVIZIO.

A tutt’oggi INFATTI non è in funzione alcun depuratore e non se ne conoscono i tempi di apertura.

 

La questione finisce davanti alla Corte Costituzionale che si esprime con la sentenza n.335/2008, di Ottobre 2008, dichiarando INCOSTITUZIONALE l’art. 14,comma primo, della legge n. 36 del 5 gennaio 1994.

 

NON SI PUO’ PAGARE UN SERVIZIO DI CUI NON SI PUO’ USUFRUIRE.

La norma viola l’art. 3 della Costituzione, discriminando tra i cittadini che pagano il canone senza usufruire del servizio di depurazione e coloro che, invece, ne usufruiscono.

 

INTERVIENE IL GOVERNO, nel Febbraio 2009, CON LA LEGGE 13/2009, CHE, TENTA DI METTERCI UNA PEZZA (anche perché nel frattempo PIOVONO SUI COMUNI LE RICHIESTE DI RIMBORSO DEI CONTRIBUENTI). Con questa nuova normativa si vuole affermare che la voce SERVIZIO DI DEPURAZIONE si voleva riferire, oltre al servizio di depurazione delle acque reflue, anche agli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione.

 

Seppure anche per questa nuova legge si nutrono forti di Costituzionalità, essa stabilisce in maniera chiara che:

LA VOCE CANONI DI DEPURAZIONE  VA DIVISA IN QUOTE RELATIVE:

          AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

          ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL DEPURATORE

 

Con l’introduzione di quest’ultima quota si sancisce che UNA PARTE DEL CANONE DI DEPURAZIONE ERA DOVUTO E RIMANE DOVUTO. DI CONSEGUENZA E’ ASSOLUTAMENTE NON DOVUTA LA QUOTA PARTE RELATIVA AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE nel caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi.

 

 

 

CHI DEVE STABILIRE QUANTO I CITTADINI ABBIANO VERSATO O VERSERANNO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E QUANTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEL DEPURATORE?

 

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E AL CO.VI.RI. (recentemente soppresso) che avevano 60 giorni di tempo per individuare le modalità di determinazione delle componenti vincolate della tariffa.

PASSAGGIO CHE A OGGI, 21/09/2009, NON E’ ANCORA AVVENUTO!

 

Quindi, allo stato attuale, NON SI PUO’ ANCORA PRETENDERE IL PAGAMENTO DEI SUDDETTI CANONI in quanto prevedono ancora ILLEGGITTIMAMENTE quote tariffarie non dovute e non ancora quantificabili.

 

Le bollette di GIRGENTI ACQUE contestate poiché contengono i CANONI DI DEPURAZIONE relativI al COMUNE DI SCIACCA (sprovvisto, alla data di oggi, del depuratore) sono state emesse nel DICEMBRE 2008 e riportavano la scadenza 28 GENNAIO 2009. Si collocano quindi tra la sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 e la legge 13/2009.

 

Per effetto della prima, le bollette NON DOVEVANO CONTENERE I CANONI DI DEPURAZIONE. Il gestore “poteva attendere gli sviluppi di legge” prima di emettere nuove fatture o quantomeno “non includerle” in attesa di una nuova normativa che regolamentasse la questione.

Per effetto della seconda, bisogna quantificare le quote parti prima di richiederne il pagamento.

E, invece, NULLA DI TUTTO QUESTO!

 

IL GESTORE INCLUDE “ARBITRARIAMENTE” IL CANONE DI DEPURAZIONE (CHE, RIPETIAMO, IN QUOTA PARTE NON E’ DOVUTO) E PRETENDE “CON FORZA” IL PAGAMENTO DELLA BOLLETTA MINACCIANDO ANCHE  IL DISTACCO DELL’UTENZA.

 

L’ATO IDRICO aveva l’opportunità, in seguito all’entrata in vigore della legge 13/2009, di risolvere la diatriba tra GIRGENTI ACQUE SPA e i CITTADINI SACCENSI accordando l’emissione di note di credito per la città di Sciacca ma, seguendo un principio INCOMPRENSIBILE,  autorizza il gestore ad emettere 33.324 note di credito su 64.823 fatture, di cui quasi 14.000 nella sola città di Agrigento, escludendo SCIACCA.

 

PERCHE’ A SCIACCA NESSUNA NOTA DI CREDITO?

 

LA MOTIVAZIONE RISULTA ESSERE: PERCHE’ HA UN DEPURATORE IN FASE DI ATTIVAZIONE.

Il depuratore doveva entrare in funzione nell’Ottobre 2008 e a tutt’oggi si parla di “varianti al progetto” e successivi nuovi lavori che inizieranno tra 4-5 mesi. CHISSA’ QUANDO ENTRERA’ IN FUNZIONE!! NESSUNO PUO’ DARE UNA DATA CERTA!

 

 

NELL’ATTESA, I CITTADINI SACCENSI CHE FANNO? PAGANO ANCHE L’ILLEGGITIMO?

I CITTADINI SACCENSI NON INTENDONO CACCIARE SOLDI NON DOVUTI DI TASCA PROPRIA, SPECIE IN UN PERIODO DI CRISI.

 

NON DIMENTICHIAMOCI CHE PER FINE ANNO SAREBBERO PREVISTI NUOVI CONGUAGLI AL CONSUMO IDRICO. LA QUESTIONE VA RISOLTA PRIMA E QUINDI ADESSO!!

 

Analizzando l’attuale situazione si sono pertanto  individuati e delineati i seguenti fattori essenziali:
A) – il gestore, vista l’assenza di norme attuative del Ministero dell’Ambiente relative alla legge 13/2009, non è ancora attualmente in grado di stabilire a quanto ammonta la quota parte dovuta e quella non dovuta relativa al servizio di depurazione e quindi non può pretenderla per intero;

B) – il depuratore di Sciacca non è ancora entrato in funzione e non lo era neppure a Dicembre del 2008 (data di emissione di quelle fatture); Si evidenzia, altresì, che quand’anche entrasse in funzione servirebbe una parte della città e non l’intero agglomerato cittadino;

C) – non è stato applicato lo stesso criterio nei confronti del Comune di Agrigento che, nello stesso regime di Sciacca, ha invece ottenuto le note di credito.

 

QUINDI, ALLO STATO ATTUALE, LE SOLUZIONI POSSIBILI PER L’ATO IDRICO DI AGRIGENTO, RELATIVAMENTE ALLE FATTURE EMESSE PER IL COMUNE DI SCIACCA E SCADUTE IL 28 GENNAIO 2009 SONO:

          L’EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO PER TUTTI

oppure

          L’AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE UTILIZZANDO MODULI DI C/C IN CUI SIANO INDICATI I SOLI CONSUMI, DEFALCANDO LA VOCE CANONI DI DEPURAZIONE E, PER CHI HA GIA’ PAGATO, LA DEDUZIONE DI QUEST’ULTIMA DALLA PROSSIMA FATTURAZIONE.

 

E’ ALTRESI’ NECESSARIO, AL FINE DI NON RITROVARSI NUOVAMENTE NELLA STESSA SITUAZIONE ODIERNA,  INTIMARE AL GESTORE IDRICO CHE, PER LE PROSSIME BOLLETTE DI CONGUAGLIO:

          Proceda alla lettura dei contatori al fine di determinare CON ESATTEZZA gli importi da fatturare

          Non includa PIU’ i canoni di depurazione fin tanto che non sia possibile determinare la quota dovuta CON ESTREMA ESATTEZZA

 

 

 

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