ACQUA: PAROLA AL CONSIGLIO COMUNALE DI SCIACCA


Abbiamo trasmesso quest’oggi all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Sciacca n.1 PROPOSTA DI DELIBERA SULL’ACQUA BENE COMUNE e n.1 PROPOSTA DI MODIFICA-INTEGRAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE accompagnate dalla seguente missiva:

Il recente art. 15 del D.L. 135/09 – approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 19 Novembre 2009 – introduce alcune modifiche all’art. 23 bis della Legge 133/08 e muove passi ancora più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici locali, prevedendo l’obbligo di affidare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%.

Tale provvedimento sottrarrà ai cittadini ed alla sovranità delle Regioni e dei Comuni l’acqua potabile di rubinetto, il bene più prezioso, per consegnarlo, a partire dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo business per i privati. Noi pensiamo che sia un epilogo da scongiurare, sia per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, ma anche per le ripercussioni disastrose che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione della crescita delle tariffe.

Anche in presenza dell’art. 15 del D.L. 135/09, rimane possibile dar vita ad una gestione pubblica del SII che si realizza pienamente attraverso l’affidamento diretto ad un Ente di diritto pubblico, strumentale dell’Ente Locale (Consorzio tra Comuni, Azienda speciale, Azienda speciale consortile).

La strada per arrivare a tale risultato, in particolare per costruire un Azienda speciale consortile, passa attraverso l’inserimento negli Statuti Comunali dei Comuni dell’ATO di una specifica formulazione che definisca il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Ciò è pienamente legittimo, in quanto l’Unione Europea demanda ai singoli Stati membri il fatto di definire quali siano i servizi a rilevanza economica e quali privi di rilevanza economica e la normativa del nostro Paese non si è mai pronunciata esplicitamente in questa direzione. L’unico riferimento esistente in proposito risale al comma 16 dell’art.35 della legge 448/2001 (legge Finanziaria 2002), con il quale il governo era impegnato, nell’arco di tempo di 6 mesi, ad emanare un regolamento per definire i servizi pubblici locali da considerarsi “a rilevanza industriale”. Regolamento che non è mai stato presentato.

Il Forum Nazionale dei Movimenti per l’acqua, a cui l’associazione L’ALTRASCIACCA ha aderito da tempo, ha provveduto a costruire una delibera-tipo per l’inserimento nello Statuto dei Comuni di una formulazione che, nella sostanza, si basa sul riconoscimento che l’acqua è un bene comune naturale finito, indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi e, dunque, in considerazione dell’esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale, considera il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Ve ne alleghiamo una copia alla presente affinché possa trasmetterla al Consiglio Comunale di Sciacca per le opportune discussioni, visto che la modifica potrà essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 di esso.

Con tale operazione, i Comuni dell’ATO hanno la potestà di decidere quale forma gestionale intendono adottare per la gestione del servizio idrico in quanto servizio privo di rilevanza economica, e, quindi, scegliere di affidarlo direttamente ad un’Azienda speciale consortile da essi costituita. Infatti, con la sentenza n. 272 del 27 luglio 2004 la Corte Costituzionale è intervenuta nell’ambito della normativa che disciplina i servizi pubblici locali. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma 1 e 2, del D.L. 269/2003 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”) in quanto tali norme determinavano un’illegittima compressione dell’autonomia regionale e locale in materia di servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra le norme abrogate, anche dell’art. 113 bis del D.Lgs. 276/2000 (TUEL), cioè di quell’articolo che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Secondo la Sentenza citata, infatti, “il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale”.

Il legislatore statale, quindi, in materia di servizi può legiferare soltanto in riferimento al tema della “tutela della concorrenza”, tutto il resto è demandato al livello locale. A questo punto per l’Ente Locale è possibile il ricorso all’articolo 114 (azienda speciale) del TUEL, che, combinato con l’art. 31 dello stesso TUEL, porta a dar vita ad un’Azienda speciale consortile;
Infine, ci preme sottolineare, sia pure in modo sintetico, i motivi per i quali pensiamo che la scelta dell’affidamento ad un’Azienda speciale consortile sia quella realmente rispondente ad una gestione pubblica del servizio idrico, a differenza dell’affidamento ad una SpA “in house” . Le ragioni sono sostanzialmente due: la prima è relativa al fatto che, a seguito dell’approvazione del decreto 135/09, le gestioni affidate conformemente ai principi comunitari a società “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011 oppure esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale.

La seconda ragione è decisamente più di sostanza, nel senso che un Ente pubblico si muove nell’ambito del diritto pubblico, mentre una SpA, anche se a totale capitale pubblico, rientra in quello del diritto privato. Ora, questa differenza non è affatto secondaria o puramente di principio, anche se questo piano non va assolutamente sottovalutato. Infatti, per quanto ci riguarda, quando parliamo di acqua, di un bene comune essenziale per la vita e di un diritto umano da garantire a tutti, le questioni di valore e di principio non possono essere facilmente eluse. Ma, per tornare al ragionamento, ci sembra importante sottolineare che stare nell’ambito del diritto pubblico o in quello privato non è assolutamente la stessa cosa in termini di conseguenze per chi usufruisce del servizio: essere azienda di diritto privato significa dover rispondere all’obiettivo di produrre utili, mentre un Ente pubblico assume come vincolo il pareggio di bilancio. Il che, per esempio, non è decisamente indifferente nella fissazione dell’andamento tariffario, a partire dal riconoscimento della remunerazione del capitale aziendale investito in una misura pari al 7%, e, più in generale, per l’insieme delle scelte gestionali che un’azienda deve assumere.

Contestualmente alla modifica dello Statuto comunale sarebbe opportuno, al fine di rendere maggiormente incisiva l’azione del Comune di Sciacca nella lotta contro la privatizzazione delle risorse e del servizio idrico nella nostra Regione, approvare una seconda delibera della quale vi inoltriamo copia con la presente.

La sezione siciliana del Coordinamento nazionale degli Enti locali per l’acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico, che è stato costituito nella sala gialla di Palazzo dei Normanni di Palermo il 14 maggio 2009, nella recente riunione tenutasi a Caltanissetta (a cui ha partecipato anche il sindaco di Sciacca)ha deciso, di concerto con il Forum siciliano dei movimenti per l’acqua, di intensificare la mobilitazione per contrastare la privatizzazione dell’acqua, ancora di più dopo la recente conversione del decreto legge con il quale è stata imposta, per decreto, la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali.

E’ stato svolto, per questo motivo, un sit-in a Palazzo dei Normanni, il 25 Novembre scorso (partecipato anche dall’ass. Gianfranco Vecchio) per sensibilizzare l’ARS verso l’esame rapido della proposta di legge regionale di iniziativa popolare che ha già ottenuto il parere favorevole di tutti i capigruppo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il 4 Dicembre 2009, diversi Comuni siciliani si sono riuniti contemporaneamente per esprimersi favorevolmente rispetto a questa proposta di legge visto che per sostenerla è necessario superare il numero di quaranta Consigli comunali e 500 mila abitanti, fissati dallo Statuto e dalla legge. Il Comune di Sciacca, pur approvando l’iniziativa, ha deciso di rimandare la discussione della delibera ad un’altra data, avendo 90 giorni di tempo, dal 4 Dicembre 2009. E’ l’occasione proficua di inserire nella stessa anche l’ adesione formale al Coordinamento nazionale degli enti locali per l’acqua bene Comune e la gestione pubblica del servizio idrico. La delibera da noi proposta e allegata comprende tutti i punti sviluppati dal Coordinamento EELL e dal Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua, sulla cui presentazione si sono espressi favorevolmente, negli scorsi mesi, 6024 cittadini saccensi che hanno firmato la petizione popolare per l’acqua pubblica e che rivendicano quest’oggi l’azione concreta del proprio civico consesso .

La parola passa quindi adesso al Consiglio Comunale di Sciacca. Noi de L’ALTRASCIACCA osserveremo vigili e “senza ACQUA IN BOCCA“.

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