PATTO TRA CITTADINI E SINDACO DI SCIACCA PER LA TUTELA DEI BENI COMUNALI


Lo scorso 20 Febbraio 2010, le associazioni COMITATO PRO–VILLA COMUNALE , A.V.U.L.S.S., S.O.S.ANZIANI, POSIVIRI, CITTADINANZATTIVA, RETE DEI PROCURATORI DEI CITTADINI, TRIBUNALE DIRITTI DEL MALATO, UNIONE ITALIANA CIECHI, COMITATO PERRIERA “A: Ritacco”, SCIACCARTE, UNIVERSO CULTURALE, MOVIMENTO ASSOCIATIVO NAZIONALE ARCI LA ZATTERA, BASTA POCO PER FARLI SORRIDERE, in rappresentanza dei cittadini saccensi, hanno sottoscritto un patto con il sindaco di Sciacca per la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio comunale trattando l’esempio della villa comunale “I. Scaturro” come pilota, per definire i principi inderogabili di conservazione e tutela dei beni storici ambientali della città di Sciacca. Ecco i 23 articoli contenuti nel documento:

Art. 1

I beni culturali ambientali devono essere individuati su una scelta operata in base a criteri storici, artistici e paesaggistici. Essi sono patrimonio inalienabile, insostituibile e inalterabile. I cittadini ne sono custodi morali, e hanno l’obbligo di vigilare perché le amministrazioni ne rispettino la conservazione. Le amministrazioni, di converso, hanno l’obbligo di tutelare e di mantenere il bene e farlo rispettare da tutti i cittadini.

Art. 2

Ogni bene culturale ambientale individuato deve essere catalogato ed inventariato nei suoi elementi essenziali, ossia in quello che lo costituisce “bene d’interesse pubblico”.
I cittadini, singoli o in associazioni, possono intervenire nella segnalazione di siti o di elementi di particolare pregio storico culturale, o di componenti del paesaggio identificativi della storia della collettività.

Art. 3

La villa comunale “I. Scaturro” è il giardino più antico di Sciacca. Al suo interno conserva strutture architettoniche e impostazione planimetrica tipiche ottocentesche, oltre alla collezione botanica, che affianca esemplari di vegetazione autoctona mediterranea, a specie di importazione da varie parti del mondo, come il Ficus magnolioides, presente in esemplari centenari.

Art. 4

La villa comunale “I. Scaturro” è parte integrante del paesaggio saccense, anzi essa lo caratterizza e si pone, nella vista dal mare o dal porto, come elemento misuratore e riferimento ottico qualificante.

Art. 5

Il presente documento parte dal rispetto e dalla salvaguardia del bene architettonico villa comunale “I. Scaturro”, per estendersi agli altri beni di interesse storico, ambientale e paesaggistico, ovviando a situazioni di grave indifferenza o di mancanza di conoscenza del bene, che potrebbero generare scelte politiche e amministrative discutibili nell’immediato e deleterie, per il patrimonio storico culturale, negli anni a venire.

Art. 6

La fruizione e la gestione della villa è e deve rimanere pubblica, e tali sono tutti i servizi relativi alla sua funzione.

Art. 7

Le attività all’interno della villa debbono essere tali da risultare consone alla natura stessa del luogo, che ha carattere storico, culturale e meditativo.

Art.8

Gli interventi di progettazione relativi alla manutenzione, conservazione, restauro, ripristino e integrazione, devono avvenire nel rispetto della matrice storica del giardino e delle dinamiche culturali che lo hanno generato ed essere sostenibili e compatibili con la valenza ambientale e paesaggistica del sito.

Art. 9

I giardini, che sono soggetti per loro natura ad una costante mutazione, fino alla morte degli organismi vegetali che li compongono, così come i beni culturali, necessitano di azioni di tutela attiva al fine di salvaguardare i loro valori intrinseci ed educativi.

Art. 10

Le eventuali operazioni di restauro, ripristino, manutenzione e integrazione devono essere opportunamente programmate ed è conveniente che di tali attività sia informata sempre la cittadinanza, per il principio della custodia morale del bene.
Ogni intervento deve tener conto simultaneamente di tutti gli elementi costitutivi e delle evoluzioni del giardino, soprattutto nell’incremento della vegetazione esistente o nell’aggiunta di possibili strutture di servizio.

Art. 11

Qualunque intervento deve prevedere, prioritariamente, il censimento, la nomenclatura e la catalogazione dello stato di conservazione della vegetazione, nonché l’analisi e la diagnosi di eventuali patologie; la catalogazione delle strutture architettoniche, artistiche e di arredo che costituiscono la struttura del giardino; il rilievo dell’esistente e la restituzione planimetrica e territoriale del bene; la registrazione degli aspetti di incidenza paesaggistica della presenza del giardino; la ricognizione e l’analisi delle dinamiche storiche, culturali e progettuali che lo hanno generato.

Art. 12

Per le opere di integrazione e di completamento dell’impianto vegetale o per l’inserimento di nuove strutture architettoniche o di servizio, nonché per la scelta di arredi e apparecchi illuminanti, va seguita la logica e la regola impartita dalle carte e dalla legislazione per la salvaguardia dei Beni storico – artistici.

Art. 13

L’integrazione filologica della vegetazione deve partire dall’esistente e dalla collocazione geografica del bene.

Art. 14

L’inserimento di strutture e manufatti inerenti la fruizione del bene e il completamento delle strutture di servizio, nonché gli arredi e gli elementi di illuminazione, devono rispettare le dimensioni del giardino, non entrare in competizione con le strutture di pregio storico artistico presenti, usare materiali e linguaggio in accordo col contesto ed utilizzare materiali e tecnologie autoctone e sostenibili.

Art. 15

L’illuminazione notturna del giardino deve essere appositamente pensata e progettata, tale da realizzare un vero risparmio economico con l’impiego di elementi a risparmio energetico. La luce deve essere tale da creare scorci scenografici e valorizzare le collezioni botaniche.

Art. 16

L’utilizzo pubblico della villa comunale è insito nella sua stessa natura e nella sua storia; il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, e l’ accesso deve essere regolamentato in modo da preservarne la sostanza e il messaggio culturale.

Art. 17

L’utilizzazione del bene pubblico deve perseguire esclusivamente fini di natura culturale promuovendo la funzione sociale, ricreativa, didattica e meditativa che il verde assolve nell’ambito della formazione del cittadino.

Art. 18

Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l’ascolto della natura. L’uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste deve esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturalo e degradarlo.

Art. 19

È compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere tutti i Beni Culturali, ambientali e paesaggistici e nello specifico i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli, e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio (es. PRG, Piani Paesistici, Piani di Recupero, ecc.).

Art. 20

È ugualmente compito delle autorità istituzionali, favorire, su consiglio di esperti, la conservazione, il restauro ed eventualmente la restituzione alla pubblica fruizione dei giardini storici e reperire i necessari finanziamenti messi a disposizione dalle normative vigenti.

Art. 21

Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che si assicuri un’adeguata formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di tecnici, di giardinieri, di botanici, di manutentori, ecc. Si deve altresì vigilare perché sia assicurata la corretta conservazione di quelle piante che fanno parte della composizione dei giardini storici.

Art. 22

L’interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni finalizzate a valorizzare questo patrimonio, per farlo conoscere e apprezzare. Sarà cura dell’amministrazione promuovere adeguate iniziative (scambi interculturali, processi di ricerca scientifica, ecc.) e sensibilizzare i cittadini al rispetto della natura e del patrimonio storico.

Art. 23

Le amministrazioni comunali che si susseguiranno nel tempo si assumono l’obbligo di attenersi ai principi sopraccitati per la redazione ed eventuale integrazione di un apposito regolamento su ville, parchi e giardini, poiché tali principi costituiscono un’essenziale forma di garanzia e di protezione del patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio comunale.

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