Questo articolo 50 sulla Gestione Integrata del Servizio Idrico della finanziaria 2010 Regione Sicilia sembra aria fritta



immagine tratta da http:\\catania.blogsicilia.it

Leggendo l’articolo 50 sulla Gestione Integrata del Servizio Idrico inserito nella finanziaria 2010 Regione Sicilia (aggiunta da un emendamento del Partito Democratico) sorgono non pochi dubbi sull’efficacia del provvedimento riguardo proprio il tanto decantato (soprattutto in questi ultimi giorni) ritorno alla possibile gestione pubblica dell’acqua nel nostro territorio. Di fatto, si aboliscono gli ATO e si cancellano le convenzioni in corso (anche se non sembra così facile) ma rimane molto da fare per ripubblicizzare il servizio. Lo stesso articolo 50 se accompagnato ad affermazioni del tipo: “l’acqua torna finalmente pubblica in Sicilia” risulta praticamente stonato.

E’ esplicativo, a tal proposito, l’intervento del nostro amico Luigi Meconi del Forum italiano dei movimenti per l’acqua che tenta di svegliarci da quello che sembra l’ennesimo bluff. Ciò che di positivo, senza ombra di dubbio, possiamo ricavare da questa vicenda è che il forte movimento d’opinione nato anche in Sicilia, dopo mesi di duro lavoro, sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più forte. La gente è sempre più cosciente e convinta che la gestione pubblica dell’acqua sia l’unica possibilità di garanzia per un accesso incondizionato al prezioso liquido imprescindibile per la vita umana.

I vertici della politica locale e nazionale, dopo averne parlato e dopo essersi espressi favorevolmente, soprattutto attraverso annunci e proclami, dovranno necessariamente inserire in agenda il tema dell’acqua pubblica e dalle tante parole, dalla tanta aria fritta, si dovrà prima o poi (speriamo prima che poi) passare ai fatti. Attendendo quelli e soprattutto, una legge regionale di iniziativa popolare, vi proponiamo l’attenta analisi di Luigi Meconi e, a seguire, l’art.50 della finanziaria siciliana 2010. Buona lettura:

Cari amici della Sicilia – salviamo l’acqua bene comune e non merce – salviamo i beni comuni – salviamo i Comuni.

Il vostro Consiglio Regionale mi sembra che non vi abbia capito.

Questo articolo 50 sulla Gestione Integrata del Servizio Idrico della finanziaria 2010 Regione Sicilia sembra aria fritta. Forse peggio.

Il quadro generale del confuso legislatore nazionale mira al passaggio del SII a competitività e concorrenza, cioè al mercato (ultima norma, l’articolo 23-bis…). Con lo Stato, o il Pubblico, Regolatore (l’Autority nuova entrata, o che sta per entrare; visti i pronunciamenti di maggioranza e opposizione).

A me sembra che l’articolo 50 della Regione Sicilia sia totalmente coerente con il predetto quadro. Non a quanti vogliono recuperare, o togliere a competitività e concorrenza, al mercato, il governo dei beni comuni, ma a questo quadro iper capitalistico.

Anzi, mi sembra faccia peggio.

1) Mette paletti contro l’abrogazione degli ATO (commi 2 e 3). L’ATO, dal 2006 persona giuridica pubblica, con tanto di burocrazia, abbinato alle Spa, persone giuridiche private, con altra burocrazia, ha raddoppiato i costi del servizio. Quando il Servizio Idrico era gestito da Consorzi, quest’ultimo, persona giuridica pubblica, era insieme Ambito e Gestore; quindi con costi infinitamente inferiori. Aziende Speciali e Consorzi con coerenti forme di democrazia partecipativa, sono esattamente quanto contenuto nella Proposta di legge popolare promossa dal Forum e sottoscritta da oltre 400mila cittadini, dalla vostra Proposta di legge regionale per la ripubblicizzazione del Servizio Idrico deliberata da oltre 140 Consigli Comunali e infine da quanto si vuole con i tre Referendum di cui si sta raccogliendo le firme in tutta Italia.

2) Al comma 4  questo articolo 50 lascia integralmente salva la filosofia liberista, o per la privatizzazione, dell’articolo 23-bis rispetto ai servizi già pubblici e già locali.

3) Richiamando poi, questo comma 4, senza incertezze, il comma 8 lettera e) dell’articolo 23-bis, dal momento che tutti sappiamo che tutti gli affidamenti del SII come di molti altri Servizi comunali provinciali regionali (rifiuti eccetera) a Società a capitale interamente pubblico o misto “non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d)” del predetto comma o che sono in violazione Trattato Ue rispetto ai principi di libertà di stabilimento, insediamento e concorrenza e quindi “cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante”, questo comma 4 crea false aspettative e false speranze ai non pochi Comuni interessati.

Per convincersi di quanto dico al punto 3) sulle irregolari società a capitale interamente pubblico o misto dei nostri comuni province e regioni invito a fare una comparazione degli Statuti di queste Spa e Srl a capitale interamente pubblico o misto, con quanto dice la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-573/07 del 10 settembre 2009 rispetto a una richiesta di pronuncia pregiudiziale su una Spa in house italiana. Dovete però leggere, studiare, tutti i punti della Sentenza. Fino alla fine.

Ho sotto gli occhi la bellissima Proposta di legge regionale d’iniziativa popolare (Bozza). E’ di prima che qualche malaccorto politico ci infilasse la Spa. Tornate a quella. Visto che l’hanno approvata 140 Comuni; senza la Spa.

Questi 140 Comuni, e tutti gli altri, se non vogliono ritrovarsi in brache di tela, cioè senza più servizi a cittadini e imprese, è bene che tornino a questa Proposta di legge e che mettano in tutte le loro piazze banchetti per raccogliere firme di tutti i propri cittadini ai 3 Referendum promossi dal Forum dei movimenti per l’acqua bene comune e non merce.

Se c’è un aspetto di quanto costruito fin qui per riprendere quanto perso, cioè il senso dei beni comuni, è l’aver sempre usato con i cittadini un linguaggio chiaro. Un linguaggio chiaro com’è anche la vostra Proposta di legge regionale per la ripubblicizzazione dell’acqua. Guai se avvicinandoci, come ovvio, alla politica dentro le istituzioni, come un Consiglio Regionale, perdiamo questa chiarezza. Peggio se la perdiamo entrando in contraddizione non solo con i cittadini, ma anche con l’Istituzione pubblica più vicina al cittadino, il Comune; in questo caso i 140 Consigli Comunali che hanno deliberato approvando la vostra Proposta di legge popolare.

Non c’è tra gli studiosi chi non sappia dei pericoli per le Autonomie Locali, per i Comuni e per la democrazia, del Centralismo Regionale (verrebbe da chiedere ai Consiglieri della vostra Regione se hanno istituito il Consiglio delle Autonomie Locali di cui all’art. 123 della Costituzione ultimo comma e cosa, nel caso lo avessero istituito, ha detto su questo articolo 50 della loro finanziaria).

Con l’acqua poi, non è possibile scherzare e temere confronti con chi ha espropriato un bene comune che è dell’umanità da millenni. Se si perde l’acqua, se si perde la sua gestione, è un po’ perdere anche noi stessi.



Non posso non concludere ricordando due cose:

1) Alberto De Monaco di Aprilia che ripeteva ai numerosi Sindaci del Coordinamento Nazionale dei Comuni per l’acqua pubblica quanto elaborato all’ultimo incontro nazionale di Aprilia; cioè che il movimento o si regge su questi 3 capisaldi o non è: 1) il Cittadino e forme avanzate di democrazia partecipativa, 2) i Comuni, 3) i Lavoratori dei pubblici servizi.

2) L’appello di Riccardo Petrella perché il tema dell’acqua bene comune e non merce si colleghi con l’Europa. Si sta da tutti paventando i rischi di una Europa incentrata solo sul mercato e quasi assente sul sociale. Io penso con Petrella che l’acqua può diventare un fortissimo motivo per lanciare il tema dell’Europa sociale. Anche qui, cara Antonella, che tanto hai fatto per la proposta di legge regionale per la ripubblicizzazione dell’acqua, e cari coraggiosi Sindaci da me sentiti, non servono scorciatoie e linguaggi men che chiari. Se la Regione sbaglia, i Comuni si debbono sentire; o si passa a qualcosa che non ha nulla a che vedere con la democrazia.

Un saluto

7 maggio 2010                   Luigi Meconi

Si passa all’articolo 50. Ne do lettura:

«Articolo 50

Gestione integrata del servizio idrico

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

decorso il termine ivi previsto, cessano le Autorità d’ambito territoriale istituite nella Regione in

applicazione dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni. Per l’effetto, la gestione integrata del servizio idrico è organizzata con separato

provvedimento, adottato nelle forme dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. In considerazione del mutato stato di fatto derivante dalla disposta cessazione delle autorità

d’ambito e dalla comminatoria di nullità della loro prosecuzione ed in considerazione, altresì, di

quanto previsto dall’articolo 21 quinquies della legge 10 agosto 1990, n. 241, recepita con legge

regionale 30 aprile 1991, n. 10, a mente del quale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, le attuali Autorità

d’ambito, con il coordinamento del dipartimento regionale acque e rifiuti, provvedono a verificare la sussistenza delle condizioni di cui al richiamato articolo 21 quinquies della legge 10 agosto 1990, n. 241, con specifico riferimento all’intervenuta realizzazione dei programmi e dei piani di

investimento contrattualmente dovuti da parte dei soggetti incaricati della gestione del servizio.

3. I provvedimenti con i quali si dia corso alla verifica di cui al comma 2 devono dare

puntualmente atto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del

contesto territoriale di riferimento ed acquisiscono efficacia decorsi trenta giorni dalla data di loro

trasmissione alla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 9 bis comma 6 del decreto-legge 28

aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L’adozione dei provvedimenti

consequenziali è subordinata all’integrale adempimento degli obblighi scaturenti dal comma 1 bis

del citato articolo 21 quinquies della legge 10 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui la percentuale di

mancata realizzazione degli investimenti sia superiore al 40 per cento, l’Autorità d’ambito può

risolvere il contratto per inadempimento, con esclusione delle ipotesi in cui il mancato adempimento non dipenda da fatto del gestore.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, fino all’espletamento delle procedure di cui all’articolo 23 bis

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.

133 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il servizio può essere svolto, ai sensi del comma 8,

lettera e) dello stesso articolo 23 bis del decreto-legge n. 112 del 2008 dai precedenti gestori.

5. Restano fermi gli Ambiti territoriali ottimali, istituiti ai sensi dell’articolo 147 del decreto

legislativo n. 152 del 2006, quali individuati con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 2 giugno 2000, n. 26, parte prima».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.