LE CERTE PERPLESSITA’ DE L’ALTRASCIACCA SULL’AUMENTO DELLA TARSU


380588975_5747c60ba8

Mentre nella nostra città monta ormai la protesta sul confermato aumento della TAssa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che il  Comune di Sciacca si accinge ad operare all’interno del Bilancio di Previsione 2010 non ancora approvato, aggiungiamo nuove certezze alle perplessità espresse qualche giorno fa dalla nostra Associazione.

Al di là  di tutte le strumentalizzazioni politiche, della pura demagogia  e del populismo a buon mercato, analizziamo i fatti,  attenendoci ai documenti ed alla normativa in vigore.

L’ultimo abnorme discusso e discutibile aumento della TARSU del 35% segue lo stesso iter di quelli (in tre rate che sommano lo stesso importo) operati dalla precedente Giunta comunale saccense tra il 2004 e il 2007 ed utilizza lo stesso criterio, ovvero la delibera sindacale. Tale procedura, come opportunamente segnalato dall’avv. Stefano Scaduto dei Popolari per Sciacca nelle ultime settimane, risulta essere assolutamente illegittima nella nostra Regione e come tale non può essere applicata. Tale orientamento legislativo viene confermato da ben due recenti sentenze del TAR Sicilia che specificano come l’organo competente a deliberare in materia di TARSU nella nostra Regione sia soltanto il CONSIGLIO COMUNALE.

Tutto ciò  in virtù del mancato recepimento della Regione Sicilia dell’Art. 42, Comma 2, lettera F, del nuovo T.U. sugli Enti locali che si traduce nella possibilità di applicare solo e soltanto l’Art. 32, lett. G della Legge n. 142/90, come recepita dell’Art. 1 lett. E) della L.R. 48/1991.

Le due sentenze del T.A.R. Sicilia che, giustamente a nostro parere, conclamano questa  legittimità del Consiglio Comunale a poter intervenire sulla variazione della tariffa sui rifiuti solidi urbani, sono originate entrambe dalla Delibera di Giunta del Comune di Palermo che aumentava per il 2006 la TARSU del 75%.

Con la sentenza n. 1550 del  01/10/2009, viene affrontata la questione dell’esercizio della potestà impositiva locale  in ordine all’organo legittimato a farlo oltre alle regole a cui l’Ente si deve attenere per giustificare ogni possibile aumento del Tributo. Il Tribunale ha quindi stabilito:

1 – CHE L’ORGANO CUI COMPETE LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TARSU E’ ESCLUSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE;

2 – CHE I MOTIVI CHE INDUCONO A TALI PROVVEDIMENTI DEBBONO ESSERE SUPPORTOTATI DA REALI AUMENTI DEI COSTI PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO O  DA CRITERI E MODALITA’ CHE NE GIUSTIFICHINO EVENTUALI OPERAZIONI DI CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE, CHE DEBBONO ESSERE COMUNQUE MOTIVATE IN RAGIONE E IN RELAZIONE ALLA CONGRUENZA TRA LA NATURA DELLE ATTIVITA’ ESERCITATE E LA FINALITA’ DI COPERTURA DEL SERVIZIO STESSO.

Con la sentenza  n. 2017 del 15/12/2009,  il Tribunale ha ribadito, ancora una volta,  le ragioni a fondamento della precedente sentenza n. 1550/2009, confermando che l’organo competente alla variazione del tributo TARSU è dunque IL CONSIGLIO COMUNALE !!!!

Se a Sciacca sono state disattese tali sentenze (e non riusciamo a comprenderne i motivi visto che sono datate “2009”)  e  si sconoscono le motivazioni alla base di tale aumento, è evidente che lo stesso sia assolutamente ILLEGITTIMO e come tale vada ritirato immediatamente !!!!

A tale considerazione ritorniamo ad aggiungere che dall’ 1 GENNAIO 2010 la TARSU NON PUO’ PIU’ ESSERE APPLICATA IN QUANTO INESISTENTE.

Riportiamo a tal proposito l’autorevole parere dell’Avv. Maurizio Villani che, secondo noi, costringerà da qui a poco i Comuni interessati a domandarsi concretamente se l’applicazione della TARSU, in quanto illecita, non possa essere impugnata in futuro da parte dei cittadini.

“ L’articolo 23 della Costituzione stabilisce una riserva assoluta di legge in materia tributaria; non è più possibile per i Comuni richiedere il pagamento della Tarsu, in quanto non esiste più alcuna norma di fonte primaria che legittimi l’applicazione della relativa legge (D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993). Pertanto, gli eventuali regolamenti emanati dai Comuni e applicativi della Tarsu saranno da considerarsi, inevitabilmente, illegittimi” ed ancora: “ Pertanto, è facile concludere che, vista l’abrogazione espressa, prima del D.Lgs. 507/1993 e poi del D.Lgs. 22/1997, la norma che disciplina il regime transitorio, contenuta nella legge n. 296/2006, è l’unica fonte normativa che legittimi l’applicazione dell’una e dell’altra legge, altrimenti inapplicabili. E quindi, la sua totale mancanza comporta senza dubbio l’illegittimità del prelievo fiscale sulla base dell’una o dell’altra legge, in quanto abrogate. Ed infatti, per tale motivo, il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, ne ha prorogato gli effetti anche per l’anno 2009, prevedendo la modifica nell’art. 1, comma 184, lett. a), delle parole: «e per l’anno 2008» con le seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”.

Vi riportiamo qui di seguito alcuni link interessanti che speriamo possano far riflettere i nostri Amministratori locali:

Buona lettura!

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.