Pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legislativo del 29-06-10 che introduce modifiche ed integrazioni alle norme in materia ambientale


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Per divulgazione riportiamo qui di seguito il Comma 17 dell’Art. 2 del Decreto Legislativo del 29 Giugno 2010, N. 128 che introduce novità in materia di permessi per le attivita’ di ricerca, di prospezione, nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 9.

Il provvedimento entrerà in vigore il 26 Agosto 2010.

La disciplina è articolata ed interessa in qualche misura anche le future attività di ricerca delle società petrolifere nel nostro mare. Questo il link all’intero DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128.

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17.  Ai  fini  di   tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e  costiere  a  qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtu'  di  leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca,  di  prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare,  di
cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9.  Il
divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste  entro  dodici
miglia marine dal perimetro esterno  delle  suddette  aree  marine  e
costiere protette, oltre che per i  soli  idrocarburi  liquidi  nella
fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base  delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di
fuori delle medesime aree, le  predette  attivita'  sono  autorizzate
previa  sottoposizione  alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del  presente  decreto,
sentito il parere degli enti locali posti  in  un  raggio  di  dodici
miglia dalle aree marine e costiere interessate  dalle  attivita'  di
cui al primo periodo. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata
in vigore del presente comma.  Resta  ferma  l'efficacia  dei  titoli
abilitativi gia' rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in  vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il  comma  81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
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