Dal sito di SiciliaInformazioni.com
Il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale (Servizio trasparenza e semplificazione) dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ha emanato una circolare sulla Trasparenza dell’azione amministrativa regionale.
La circolare, che si richiama alla normativa nazionale vigente e alla Costituzione, dà delle direttive che non lasciano più adito ad ambiguità e dubbi sulla accessibilità, totale e inoppugnabile, alle informazioni della pubblica amministrazione sul territorio siciliano.
Si tratta di un’autentica rivoluzione. La Sicilia è rimasta indietro, nonostante le norme vigenti siano chiare ed inequivocabili.
Le resistenza all’applicazione della normativa ha costretto molti cittadini a fare ricorso. Anche noi (SiciliaInformazioni.com, ndr), com’è noto, abbiamo proposto al Tribunale amministrativo regionale un ricorso per il rifiuto apposto dall’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana, alla richiesta di informazioni sui costi della politica.
La circolare taglia la testa al toro.
Questi gli elementi essenziali in essa contenuti:
1) “il legislatore ha ritenuto che l’incremento degli standard di qualità e quantità dei servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche è raggiungibile soltanto attraverso la coniugazione della pratica della trasparenza totale e, quindi, l’apertura a un controllo penetrante da parte della cittadinanza, con la pratica della valutazione sistematica della gestione da parte di organismi operanti in regime di effettiva indipendenza”
2) “Nella nuova disciplina la trasparenza è, dunque, “intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…) (articolo 11, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009)”.
3) “L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte “le informazioni pubbliche” con conseguente nascita in capo a ciascun cittadino di una posizione qualificata rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità” (Art.11, comma 1 del d.lgs. n.150 del 2009)”.
4) “la nuova disciplina della trasparenza di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs. n.150 del 2009 afferma il diritto dei cittadini ad una accessibilità totale alle informazioni pubbliche per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge”.
5) “si ritiene di dover evidenziare come il nuovo impianto normativo sopra specificato sulla trasparenza risulti assistito da un sistema sanzionatorio che prevede il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti nel mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati nell’allegato elenco dei contenuti minimi dei siti web istituzionali”.
Di seguito il testo integrale della direttiva emanata dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali della Funzione Pubblica (Servizio Trasparenza e Semplificazione).
Di seguito alla riforma dell’Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, l’attuazione della normativa sulla trasparenza è stata demandata al Servizio 5 di questo Dipartimento, giusto Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12.
Nell’attuazione della normativa sulla trasparenza dell’azione amministrativa regionale, rilievo centrale assumono le disposizioni normative dei commi 1 e 3 dell’art.11 del decreto legislativo 150 del 2009 poiché trovano immediata applicazione, in quanto emanate nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art.117 della Costituzione, comma 2, lett.m) “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”(art.74 comma 1 del decreto legislativo 150 del 2009).
L’art.11, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.150 del 2009, fa parte del complesso contesto normativo del decreto legislativo 150 del 2009 che, com’è noto, è stato emanato in relazione alla legge delega 4 marzo 2009, n.15, recante la “delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla trasparenza ed efficienza delle pubbliche amministrazioni” con la quale, sulla scorta delle migliori esperienze straniere, il legislatore ha ritenuto che l’incremento degli standard di qualità e quantità dei servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche è raggiungibile soltanto attraverso la coniugazione della pratica della trasparenza totale e, quindi, l’apertura a un controllo penetrante da parte della cittadinanza, con la pratica della valutazione sistematica della gestione da parte di organismi operanti in regime di effettiva indipendenza.
Ciò premesso, nelle more dell’adeguamento del sistema di valutazione sistematica della gestione nell’Amministrazione, con queste prime indicazioni ci si limita a porre in evidenza la portata della nuova disciplina sulla trasparenza, alla quale, si ritiene siano stati già conformati i comportamenti amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle funzioni svolte.
La nuova nozione di trasparenza risulta introdotta nell’ordinamento dall’art.11, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2009:
“1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
Nella nuova disciplina la trasparenza è, dunque, “ intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…) (articolo 11, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009).
L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte “le informazioni pubbliche” con conseguente nascita in capo a ciascun cittadino di una posizione qualificata rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità” (Art.11, comma 1 del d.lgs. n.150 del 2009).
La previsione dell’accessibilità totale, – ha affermato la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) nella delibera n.105/2010 – comporta il superamento della nozione di trasparenza in termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella previgente normativa di cui agli artt. 22 e segg. della L.241 del 7/8/1990 laddove il diritto di accesso risultava qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti che, al comma 3, dell’art.24, della citata L.241/90 venivano indicati nella non ammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Ai sensi della nuova disciplina introdotta dall’art.11, comma 1, del d.lgs.n.150 del 2009, la trasparenza è finalizzata proprio a forme diffuse di controllo sociale dell’operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni per le quali è garantita al cittadino una posizione soggettiva giuridicamente qualificata.
Nell’attuazione della nuova disciplina della trasparenza, come sopra specificato, trova immediata applicazione anche il comma 3 dell’art.11 del decreto legislativo n.150 del 2009 che si riporta “3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance”.
Con riguardo alla trasparenza del ciclo di gestione della performance si coglie l’occasione per sollecitare la ricognizione dei procedimenti di competenza di ciascun Dipartimento che, così come già fatto presente nella nota n.144693 dell’8/10/2010 relativa alla “mappatura dei procedimenti”, è un primo passo necessario anche all’attuazione dell’art.11, commi 1 e 3 del D.lgs. n.150 del 2009.
Per l’attuazione della nuova normativa in materia di trasparenza dell’azione amministrativa regionale di fondamentale rilevanza risulta il ruolo della “Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche” (art.13 del decreto legislativo n. 150 del 2009) la cui attività è pubblicata sul sito www.civit.it nel quale sono rinvenibili le delibere adottate delle quali si consiglia la consultazione.
La Commissione suddetta, in una delle prime deliberazioni adottate ha ritenuto di individuare il principale modo di attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza nella pubblicazione on line, sui siti istituzionali, di tutta una serie di dati in ottemperanza a obblighi normativi ben precisi per i quali, in allegato, si trasmette i contenuti minimi indicati nella tabella 5 delle linee guida sui siti web della P.A., emanate il 26 luglio 2010, ai sensi dell’art.4 della direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione.
Per la pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati risulta necessario delimitare le sfere di possibile interferenza tra la nuova disciplina della trasparenza e quella della protezione dei dati personali, in modo da realizzare un bilanciamento tra i valori che esse discipline riflettono in sede di concreta applicazione.
Al riguardo si ritiene di dover far presente che, per le finalità normative in premessa sopra specificate, la nuova disciplina della trasparenza di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs. n.150 del 2009 afferma il diritto dei cittadini ad una accessibilità totale alle informazioni pubbliche per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge.
Inoltre, relativamente al ciclo di gestione della performance ed alla protezione dei dati personali, opportuno appare il richiamo dell’art.1 del d.lgs.30/06/2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il quale prevede testualmente “ Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”.
Con riguardo specifico alla dovuta ristrutturazione ed adeguamento del sito istituzionale, questo Dipartimento è in attesa delle indicazioni operative necessarie richieste al competente Dipartimento Bilancio e Tesoro.
In ultimo, in queste prime urgenti indicazioni sull’attuazione della normativa in materia di trasparenza, si ritiene di dover evidenziare come il nuovo impianto normativo sopra specificato sulla trasparenza risulti assistito da un sistema sanzionatorio che prevede il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti nel mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati nell’allegato elenco dei contenuti minimi dei siti web istituzionali. Ciò senza considerare l’azione introdotta dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198 “Attuazione dell’art.4 della legge 4 marzo 2009 nr.15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi” , laddove all’art.1, comma 1 si prevede “1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”” ( le linee guida sono state definite dalla Commissione con la deliberazione n.88 del 2010).
Pertanto, si raccomanda a tutti i Dirigenti gli approfondimenti necessari acchè i comportamenti del personale tutto siano conformati ai contenuti della nuova disciplina sulla trasparenza sopra riportata che, come in premessa specificato, trova immediata applicazione nell’Amministrazione e fa obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività.
Il Dirigente del Servizio Rosaria Cicala
Il Dirigente Generale F.to Bologna