Campagna informativa sui referendum di Giugno – Il quarto quesito sul legittimo impedimento


Quarto quesito (Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale):

«Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”? »


Il testo della legge sul legittimo impedimento, il cui titolo è “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”, è stato approvato dalla Camera lo scorso 3 marzo, diventando legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’8 Aprile 2010, è composto da un articolo e 6 commi e recita quanto segue:

LEGGE 7 aprile 2010, n. 51

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. (10G0076) (GU n. 81 del 8-4-2010)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu’ delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita’ preparatorie e consequenziali, nonche’ di ogni attivita’ comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
2. Per i Ministri l’esercizio delle attivita’ previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche’ di ogni attivita’ comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi  di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento e’ continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo’ essere superiore a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche’ della disciplina attuativa delle modalita’ di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 7 aprile 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 889):
– Presentato dall’on. Giuseppe Consolo l’8 maggio 2008
– Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 giugno 2008 con parere della I commissione.
– Esaminato dalla II commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 dicembre 2009; il 12 e 20 gennaio 2010.
– Esaminato in aula il 25 gennaio 2010; il 2 febbraio 2010 ed approvato il 3 febbraio 2010 in un T.U. con gli atti n. 2964 (on. Michaela Biancofiore ed altri), 2982 (on. Enrico La Loggia), 3005 (on. Enrico Costa), 3013 (on. Michele Giuseppe Vietti) 3028 (on. Federico Palomba), 3029 (on. Maurizio Paniz).
Senato della Repubblica (atto n. 1996):
– Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 4 Febbraio 2010 con parere della 1ª commissione.
– Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 10, 16, 17 e 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010.
– Esaminato in aula il 23 febbraio 2010 ed il 9 marzo 2010 ed approvato il 10 marzo 2010.

Il successivo verdetto della Consulta ha sancito che lo scudo per Presidente del Consiglio e Ministri è parzialmente illegittimo, ridimensionando di fatto la legge sul legittimo impedimento. I quindici giudici della Corte Costituzionale hanno rilevato questione di illegittimità sul comma 4 dell’articolo 1 (quello relativo all’«impedimento continuativo») e, in parte, l’incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui il legittimo impedimento non poteva essere valutato dal giudice. La Consulta ha stabilito che devono essere i magistrati a valutare, caso per caso, se sussistano realmente motivi di legittimo impedimento per il capo del governo e per i ministri, rifiutando invece l’automatismo del legittimo impedimento, perdipiù autocertificato dal soggetto interessato. I commi della legge che la Consulta ha bocciato in tutto o in parte sono stati dichiarati illegittimi per violazione degli articoli 138 (necessità di una legge costituzionale) e 3 (principio di uguaglianza dinanzi alla legge e irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione) della Costituzione.

A seguito del verdetto della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha ammesso il referendum che era stato promosso dall’IdV riformulando il testo del quesito che prevedeva l’abolizione totale della legge sul legittimo impedimento e che, prima del verdetto, era gia’ stato dichiarato ammissibile dallo stesso organo competente.

Il 12 e 13 Giugno 2011 la parola passa ai Cittadini.

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