Come si vota in Sicilia a partire dal 1 Gennaio 2012


E’ stata approvata a fine marzo 2011 dall’ARS la nuova legge elettorale siciliana che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2012. Tante le novità introdotte nel testo, dal cosiddetto voto confermativo, l’obbligo per gli elettori di indicare separatamente la lista e il candidato sindaco prescelti, ai nuovi sistemi elettorali per la scelta dei sindaci e dei rappresentanti dei Consigli comunali.

Questa la sintesi della nuova legge elettorale.

LEGGE  REGIONALE N. 6 DEL 5 APRILE 2011

Recante modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali pubblicata sulla GURS n. 16 dell’ 11.4.2011

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ART. 1

Modalità di espressione del voto per l’elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia

La scheda  per l’elezione del Sindaco è la stessa per l’elezione del Consiglio Comunale.

Il voto si esprime separatamente per il candidato Sindaco e per una  qualsiasi  lista per il Consiglio Comunale (anche non collegata al candidato Sindaco che si intende votare).

Il voto espresso per una delle  liste di candidati al Consiglio Comunale  non si estende al candidato Sindaco collegato e il voto espresso soltanto al candidato Sindaco non si estende alle liste collegate. (abolizione dell’effetto trascinamento).

E’ possibile votare per un candidato Sindaco anche non collegato alla lista per il Consiglio Comunale prescelta.

Analoga procedura si applica per l’espressione del voto per il presidente della Provincia

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ART.2

Sistema di elezione dei Consigli Provinciali

Sono precisate  le modalità di attribuzione dei seggi con particolare riferimento all’attribuzione del 60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Presidente proclamato eletto semprechè nessun altra lista abbia già superato il 50% dei voti validi.

Sono precisati i meccanismi di   distribuzione  dei seggi assegnati alle varie liste, nei singoli collegi, secondo l’ordine scaturente dalla cifra elettorale provinciale e dal quoziente elettorale di lista.

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ART. 3

Rappresentanza di genere

Nelle liste dei candidati ai Consigli Comunali e Provinciali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai ¾ dei componenti .

Le giunte Comunali e Provinciali devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

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ART. 4

Composizione della  giunta Comunale e Provinciale

La carica di componente della giunta comunale e provinciale è compatibile rispettivamente con quella di consigliere comunale o provinciale.

Le giunte non possono essere composte da un numero di consiglieri-assessori superiore  alla metà dei propri componenti.

Non possono far parte delle Giunte Comunali e Provinciali il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti e gli affini sino al secondo grado di sindaco, presidente della provincia, assessori e consiglieri comunali.

Numero dei componenti delle giunte

Gli statuti degli enti stabiliscono il numero degli assessori in modo aritmetico, senza superare il 20% dei componenti dell’organo consiliare.

In ogni caso il numero degli assessori comunali non può essere inferiore a 4.

 

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ART. 5

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza

Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi.

All’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi.

A condizione che altra lista non collegata al sindaco eletto non abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti validi.

In questo caso alla suddetta lista sarà attribuito il 60% dei seggi, mentre il restante 40% verrebbe attribuito alla lista collegata al sindaco eletto.

Qualora più liste non collegate al sindaco eletto ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procederà alla ripartizione dei seggi tra le medesime in parti uguali.

L’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.

Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi.

Alla lista collegata al candidato sindaco  che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto è attribuito il restante terzo dei seggi.

A condizione che altra lista non collegata al sindaco eletto non abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti validi.

In questo caso alla suddetta lista sarà attribuito il 60% dei seggi, mentre il restante 40% verrebbe attribuito alla lista collegata al sindaco eletto.

Qualora più liste non collegate al sindaco eletto ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procederà alla ripartizione dei seggi tra le medesime in parti uguali.

L’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

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ART. 6

Interpretazione autentica in materia di premio di maggioranza

Ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che non sono ammesse alla assegnazione dei seggi.

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ART. 7

Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della Provincia deve essere votata dai due terzi dei consiglieri assegnati.

Non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo.

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ART. 8

Elezione del Sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto con sistema a turno unico contestualmente all’elezione del consiglio comunale.

La scheda  per l’elezione del Sindaco è la stessa per l’elezione del Consiglio Comunale.

Il voto si esprime separatamente per il candidato Sindaco e per una  qualsiasi  lista per il Consiglio Comunale (anche non collegata al candidato Sindaco che si intende votare).

Il voto espresso per una delle  liste di candidati al Consiglio Comunale  non si estende al candidato Sindaco collegato e il voto espresso soltanto al candidato Sindaco non si estende alle liste collegate. (abolizione dell’effetto trascinamento).

E’ possibile votare per un candidato Sindaco anche non collegato alla lista per il Consiglio Comunale prescelta.

E’ proclamato Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti .

In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio.

Alla lista o al gruppo di liste  collegate al Sindaco eletto è attribuito  il 60% dei seggi semprechè nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50% dei voti validi.

Il premio di maggioranza previsto per la lista o per le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui le medesime liste abbiano raggiunto almeno il 40% dei voti validi.

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ART. 9

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo Presidente

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio universale diretto ed in unico turno contestualmente all’elezione del relativo consiglio.

All’atto di presentazione della candidatura deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio circoscrizionale.

Si vota con un’unica scheda.

Il voto si esprime separatamente per il candidato Presidente  e per una  qualsiasi  lista per il Consiglio circoscrizionale (anche non collegata al candidato Presidente  che si intende votare).

Il voto espresso per una delle  liste di candidati al Consiglio Circoscrizionale non si estende al candidato Presidente  collegato e il voto espresso soltanto al candidato Presidente  non si estende alle liste collegate.

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ART. 10

Revoca del Presidente del consiglio provinciale o  comunale

Nei confronti del Presidente del consiglio provinciale o  comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.

La mozione deve essere votata per appello nominale e approvata da almeno due terzi del consiglio.

I consigli devono adeguare i propri statuti alla superiore disposizione.

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ART. 11

Relazione sullo stato di attuazione del programma

Obbligo del Sindaco a partecipare alla seduta di consiglio dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma.

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ART. 12

Consulta dei cittadini migranti

I Comuni istituiscono e disciplinano con proprio regolamento la consulta dei cittadini migranti previo adeguamento dello Statuto.

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ART. 13

Decorrenza

Disposizioni ad efficacia differita

Le disposizioni contenute nella  legge produrranno effetti a far data dall’1.1.2012

 

Disposizioni ad efficacia immediata

interpretazione autentica in materia di premio di maggioranza

revoca del Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale

consulta dei cittadini migranti

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Le norme oggetto di modifica sono contenute nelle seguenti leggi regionali:

LR 9.5.1969 N. 14
LR 6.3.86 N. 9
LR 11.12.1991 N.48
LR 26.8.1992 N. 7
LR 15.9.1997 N.35
LR 7.11.1997 N.41
LR 16.12.2008 N. 22

Testo della nuova legge elettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana N. 16 del 2011

 

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