La scorsa settimana l’Ordinanza del Cassazione N. 13100 ha riaffermato l’obbligo per i gestori di parcheggio a strisce blu di pagare la Tarsu. La questione è stata oggetto di un articolo de « Il Sole24ore » di cui sotto riportiamo il testo (link al pdf).
La sentenza (link) è chiarissima e non lascia spazi ad interpretazioni di comodo o discrezionali e si aggiunge alle altre molteplici sentenze che di fatto hanno dichiarato illegittime le strisce blu all’interno della carreggiata stradale (link).
Chiediamo all’Amministrazione comunale di rendere noto alla città se il gestore privato dei parcheggi rispetta tale obbligo e come intende procedere nel caso in cui tale risposta fosse negativa.
Infatti, sempre nel caso di risposta negativa, in un momento in cui le casse comunali sono in pratica vuote, riscuotere la Tarsu sui parcheggi affidati gratuitamente per 20 anni dal nostro Comune al gestore privato potrebbe diventare un vera è propria boccata d’ossigeno, non risolutiva ma importante, dato che si dovrebbero recuperare gli importi degli anni precedenti. Sempre in tale ipotesi ci auguriamo di aver dato un piccolo contributo al reperimento delle somme dovute al Comune e al ripristino dell’equità fiscale tra diversi soggetti che usufruiscono dello smaltimento dei rifiuti.
Parcheggi
Chi gestisce le strisce blu deve pagare la Tarsu
di Patrizia Maciocchi
La società per azioni che ha ottenuto dal comune l’appalto delle strisce blu è tenuta a pagare la tassa sui rifiuti. Per la sezione tributaria della Corte di cassazione (sentenza 13100) l’area della strada destinata a parcheggio delimitata «da appositi “stalli” dipinti», su cui il gestore riscuote un compenso per la sosta dei veicoli nonpuò essere considerata, come chiedeva il ricorrente, suolo pubblico perché di fatto è sottratta all’uso indiscriminato di tutti i cittadini. La Cassazione dà partita vinta al comune che, dopo aver dato alla Spa la concessione nelle aree demaniali di sua proprietà, ha prontamente battuto cassa inviando alla prescelta le cartelle per il pagamento della Tarsu. Una tassa secondo i gestori non dovuta perché riferita ad aree situate nella pubblica via e aperte a tutti, diversamente da quanto avviene nel caso dei parcheggi multipiano, riservati agli automobilisti in cerca di un posto grazie ai sistemi di accesso regolamentato. Ma l’argomento sul passaggio dei pedoni non convince la Corte e non la distoglie dalla sua decisione. Il semplice fatto che il pubblico possa liberamente attraversare l’area quando le strisce blu non sono occupate è del tutto irrilevante: quello che conta è l’uso specifico e limitato dell’area. Nessuno è, infatti, autorizzato a ostacolare la sosta o a impedirla decidendo di utilizzare gli spazi diversamente. Il concessionario del servizio è dunque il detentore delle superfici e deve addossarsi gli oneri e gli onori che derivano dall’esclusività del loro uso. Tra i primi rientra il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani.
Fonte: Il Sole 24 Ore