Ritorniamo sulla questione del parcheggio di Piazza Mariano Rossi e sull’intervento in atto relativo alla manutenzione della pavimentazione danneggiata.
L’AltraSciacca si è detta contraria all’intervento posto in atto dal Comune in ragione di questioni legate alla logica inaccettabile di una concessione, in atto esistente con la società privata che gestisce l’area destinata a parcheggio a pagamento, data nel 1999 gratuitamente e senza che il Comune di Sciacca prenda un centesimo da tale gestione.
Lo abbiamo fatto anche in funzione di una nostra interpretazione dell’art. 11 della concessione firmata, relativo alla manutenzione, che si conclude con la specificazione “.. e di quanto altro inerente i parcheggi gestiti.”
C’è stato risposto che ben due pareri legali, che avevano analizzato la questione, si pronunciavano per l’obbligo comunale a sostenere gli eventuali costi di manutenzione.
Abbiamo pertanto cominciato a fare ricerche giurisprudenziali sull’argomento e, con nostra meraviglia, abbiamo trovato diverse sentenze della Cassazione, come la n. 238/del 2011 o la 15850/2011, e della Corte dei Conti, come la sentenza n. 30/2011, in cui veniva affermato che il principio di salvaguardia dei diritti della collettività erano preminenti rispetto ad altri e che, in ogni modo, un’area pubblica adibita a parcheggio a pagamento da un soggetto privato (una società in nome collettivo) che trae lucro non poteva giustificare la non imposizione alla TOSAP prima e alla COSAP dopo.
Corrisponde al vero tale nostra deduzione? Non lo sappiamo ma dopo tali letture ci chiediamo se, fin dall’inizio, non ci sia stata una cattiva interpretazione delle norme sul progetto che ha dato origine alla concessione e se, forse, una più attenta lettura della giurisprudenza recente non porti alla conclusione che la concessione stessa sia illegittima. Come conseguentemente risulterebbe illegittima la proroga di ulteriori 5 anni (da 15 a 20) concessa nel 2008 senza minimamente tener conto delle norme vigenti o delle diverse interpretazioni giurisprudenziali consolidatesi nel frattempo.
Il principio che viene ribadito nelle sentenze citate e presente quasi ovunque in altre è il seguente: non può essere sottratta alla collettività un’area pubblica per consentire a un soggetto privato, in forma gratuita, l’esplicazione di un’attività economica lucrativa senza l’applicazione della tassa (o corrispettivo) comunale di occupazione!
Noi giriamo i nostri dubbi e le suddette domande all’Amministrazione comunale, affinché valuti, dopo la lettura delle sentenze citate e di altre, di cui siamo in possesso, se ricorrano o meno i presupposti di irregolarità o per la revisione del contratto in essere e/o se non vi siano elementi per attuare le norme di salvaguardia previste in tale casi.