Sblocca Italia nuovo regalo ai petrolieri: nei decreti di attuazione la conversione in Titolo unico senza le procedure ambientali
Il Ministro Guidi ha pubblicato il 25 Marzo 2015 il decreto di attuazione dell’art 38 dello Sblocca Italia.Salta immediatamente agli occhi l’art 3 comma 14. Che provo a riassumervi.Secondo una prima lettura per convertire una qualunque titolo di ricerca di idrocarburi in titolo unico basta presentare una semplice istanza.Questo significa che i titoli di ricerca di idrocarburi, che come più volte dai noi denunciato sono stati rilasciati sulla base di una Valutazione di Impatto Ambientale che non ha preso nemmeno come lontana ipotesi gli effetti delle trivellazioni sull’ecosistema marino potranno essere convertiti in titoli unici che permettono l’esercizio del diritto di estrarre petrolio e gas dal sottofondo marino, in poche parole la libertà di trivellare.Questo in aperto contrasto ad ogni regola di buon senso e agli stessi dettami dell’art. 38 che prevede per il rilascio del titolo unico la procedura di VAS sul programma dei lavori e quindi anche sulle potenziali trivellazioni.E’ un fatto di notevole gravità che espone l’ambiente marino e le popolazioni costiere a rischi notevoli senza il necessario vaglio del Ministero dell’Ambiente ed apre alla concreta possibilità di costosissime procedure di infrazione da parte dell’EuropaBenvenuti in ItaliaSegue l’estratto dell’articolo incriminato.Art 3 comma 14“I titoli minerari conferiti dopo l’entrata in vigore deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa intesa con laregione territorialmente interessata o la provincia autonoma diTrento o di Bolzano per le attivita’ da svolgere in terraferma, o leistanze di titoli in corso, possono essere convertiti,rispettivamente in titoli unici, o in istanze per titoli unici, suistanza del titolare o del richiedente, da presentare al Ministeroentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, conl’obbligo di presentare la documentazione prevista dal decretodirettoriale di cui all’art. 19, comma 6, entro novanta giornidall’emanazione dello stesso.Nel periodo intercorrente tra la data dell’istanza del titolare odel richiedente, rispettivamente per la conversione in titoli unicidi titoli conferiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, o per la conversione in istanze per titoliunici di istanze precedentemente presentate, e la data del rilascioda parte del Ministero del corrispondente provvedimento diconversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimentiautorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alleistanze originari e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici orichieste di titoli unici. In particolare, in tale periodo iltitolare puo’ svolgere tutte le attivita’ previste ed autorizzatenell’ambito del titolo originario alla data dell’istanza diconversione in titolo unico”
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