Ancora meno garanzie per il cittadino con la nuova riforma del codice dell’Ambiente.
Il 16 Giugno 2017 il Governo italiano ha varato il d. lgs n° 104 che riforma sostanzialmente il Testo Unico dell’Ambiente che regola tra le altre cose anche le procedure per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Tantissime le novità, dalla durata della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale alla procedura unica alla rivisitazione delle classi di progetti che possono accedere alla procedura semplificata, etc. Il nuovo corpo normativo è complesso e ci vorrà del tempo per valutare gli effetti nel rapporto coi cittadini e le garanzie per l’ambiente delle nuove procedure, ma una modifica macroscopica salta subito agli occhi e non è bella.
Con la vecchia procedura allo Studio di Impatto Ambientale (SIA, Studio che va presentato al Ministero dell’Ambiente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ) era obbligatorio allegare il progetto dell’impianto con un dettaglio almeno definitivo (è un progetto vero e proprio a meno dei particolari costruttivi e di calcoli di dettaglio). Con la nuova norma sarà sufficiente allegare uno progetto di fattibilità con un dettaglio della progettazione molto basso.
+++ Per chi non conoscesse i livelli di progettazione in Italia rimando alla nota in fondo all’articolo. +++
La facoltà che ha dato il legislatore di presentare progetti di fattibilità nel SIA invece dei ben più dettagliati progetti definitivi non permetterà più di valutare appieno i reali rischi per l’ambiente. Ciò è particolarmente vero nel campo delle trivellazioni.
Per farvi un esempio spicciolo per valutare il rischio di un incidente industriale grave in fase di trivellazione si ha la necessità di conoscere il tipo di impianto, l’esatta posizione, la tecnologia usata per la trivellazione, il tipo di fanghi di lubrificazione e le metodologie adottate per il loro trattamento, i dispositivi di sicurezza per prevenire sovrappressioni ed esplosioni, il dimensionamento di massima di oleodotti e gasdotti (numero, tipologia di tubi, posizionamento, etc.). Orbene, col progetto definitivo (vecchia procedura) tutte queste informazioni erano obbligatorie e vincolanti con lo Studio di fattibilità (nuova procedura) non lo saranno più. Come sarà possibile valutare i reali rischi per l’ambiente non conoscendo i dettagli del progetto? L’auspicio è che si possa immediatamente sistemare questa stortura, il rischio concreto è il far West nelle autorizzazioni ambientali.
Emergono serie perplessità anche sulla violazione delle direttive comunitarie, tema che sarà approfondito a breve.
+++ Nota 1 – I livelli di progettazione +++
Per chi non avesse dimestichezza con queste definizioni ricordiamo brevemente che in Italia sono riconosciuti tre livelli di progettazione: fattibilità, definitivo e esecutivo. La fattibilità è una progettazione di massima che, spesso e volentieri, valuta anche diverse alternative progettuali e che non presuppone accurate analisi del contesto. Il livello definitivo è una progettazione vera e propria dove sostanzialmente mancano solamente i dettagli per la cantierizzazione. L’esecutivo è il progetto ad uso cantiere che dettaglia anche il più piccolo dei particolari costruttivi.
Questo in linea di massima, per chi volesse approfondire rimandiamo alla norma di cui riportiamo gli stralci più significativi:
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
- il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli;
- il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare.
+++ Nota 2 – Dettagli Norma, se volete approfondire oppure morite di insonnia e volete qualcosa di veramente noioso da leggere +++
Il nuovo livello di progettazione si evince dal combinato disposto dei seguenti articoli del testo coordinato del Codice dell’Ambiente, in grassetto le parti salienti:
Art. 23. Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
(articolo così sostituito dall’art. 12 del d. lgs. n. 104 del 2017)
- Il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico:
- gli elaborati progettuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g);
- lo studio di impatto ambientale;
- la sintesi non tecnica;
- le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
- l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33;
- i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5. Definizioni
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20.
La vecchia versione della norma invece era questa:
ART. 23 – Presentazione dell’istanza
L’istanza e’ presentata dal proponente l’opera o l’intervento all’autorita’ competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso a mezzo stampa, di cui all’articolo 24, commi 1 e 2.
Fonte: http://mdigiovanna.blogspot.it/2017/07/stoppa-la-piattaforma-meno-garanzie.html